Titolo X

Art. 102

Titolari delle autorizzazioni (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 58-bis)

In vigore dal 27 ago 2020
1. Il titolare di una autorizzazione deve essere in possesso delle capacità tecniche e professionali previste dalla normativa vigente, con particolare riguardo alla sicurezza nucleare, e allo stesso compete la responsabilità primaria per la sicurezza degli impianti nucleari e degli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. Tale responsabilità non può essere delegata e comprende la responsabilità per le attività degli appaltatori e dei subappaltatori le cui attività potrebbero incidere sulla sicurezza nucleare di un impianto nucleare. 2. Il titolare dell'autorizzazione è obbligato a: a) valutare e verificare periodicamente, nonché a migliorare costantemente, nella misura ragionevolmente possibile, la sicurezza dei suoi impianti nucleari o dell'attività di gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, in modo sistematico e verificabile. Ciò comprende la verifica che sono stati presi provvedimenti ai fini della prevenzione degli incidenti e dell'attenuazione delle loro conseguenze, compresa la verifica dell'applicazione della difesa in profondità; b) istituire e attuare sistemi di gestione che attribuiscono la dovuta priorità alla sicurezza nucleare; c) stabilire procedure e misure di emergenza sul sito adeguate, comprese indicazioni per la gestione degli incidenti gravi o provvedimenti equivalenti, ai fini di un'efficace risposta agli incidenti volta a prevenire o attenuare le loro conseguenze; d) prevedere e mantenere adeguate risorse finanziarie, nonché risorse umane in possesso delle qualifiche e delle competenze adeguate e necessarie per adempiere ai propri obblighi attinenti alla sicurezza nucleare di un impianto nucleare e garantire, inoltre, che gli appaltatori e i subappaltatori, di cui è responsabile e le cui attività potrebbero incidere sulla sicurezza nucleare di un impianto nucleare, dispongono delle necessarie risorse umane in possesso delle qualifiche e delle competenze adeguate per adempiere ai loro obblighi. 3. Le procedure e le misure di cui al comma 2, lettera c) devono: a) essere coerenti con le altre procedure operative, con la pianificazione di emergenza di cui al Titolo XIV, Capo I, ed essere oggetto di esercitazioni periodiche per verificarne l'attuabilità; b) riguardare incidenti e incidenti gravi, che potrebbero verificarsi in tutte le modalità operative e quelli che coinvolgono o colpiscono contemporaneamente diverse unità; c) stabilire misure per ricevere assistenza esterna; d) essere riesaminate e aggiornate periodicamente tenendo conto delle esperienze acquisite dalle esercitazioni e dagli incidenti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101#art-102

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