Titolo XI

Art. 106

Organi di vigilanza (Direttiva 2013/59/Euratom, articolo 104; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 59).

In vigore dal 18 gen 2023
Organi di vigilanza ( Direttiva 2013/59/Euratom, ; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, ). 1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano alle situazioni e alle attività di cui all', alle quali sono addetti lavoratori, ivi comprese le attività esercitate dallo Stato, dagli enti pubblici, territoriali e non territoriali, dagli organi del SSN, dagli istituti di istruzione, dalle università e dai laboratori di ricerca. 2. La vigilanza per la tutela dai rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti dei lavoratori è affidata all'ISIN, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che la esercita per mezzo dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e, per le attività comportanti l'impiego di macchine radiogene e di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo medico, anche agli organi del SSN competenti per territorio. La vigilanza non può essere effettuata dallo stesso soggetto che svolge l'attività vigilata o dall'esercente titolare della pratica oggetto della vigilanza.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101#art-106

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Organi di vigilanza (Direttiva 2013/59/Euratom, articolo 104; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 59). (Art. 106 Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.) — Testo vigente | Portale Normativo