Titolo XI

Art. 110

Informazione e formazione dei dirigenti e dei preposti (Direttiva 2013/59/Euratom, articoli 14, 15; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 61, comma 3).

In vigore dal 18 gen 2023
Informazione e formazione dei dirigenti e dei preposti ( Direttiva 2013/59/Euratom, ; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, , comma 3). 1. Il datore di lavoro che svolge le attività disciplinate dal presente decreto, provvede affinché i dirigenti e i preposti ricevano un'adeguata informazione, una specifica formazione e un aggiornamento almeno ogni cinque anni in relazione ai propri compiti in materia di radioprotezione. L'informazione e la formazione previste nel presente articolo sono svolte nell'ambito delle rispettive competenze dagli esperti di radioprotezione e dai medici autorizzati in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente concernente il riconoscimento della figura del formatore in materia di salute e sicurezza. I contenuti dell'informazione e formazione comprendono: a) principali soggetti coinvolti e relativi obblighi; b) definizione e individuazione dei fattori di rischio derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti; c) modalità di valutazione dei rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti; d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti. 1-bis. La formazione di cui al comma 1 integra quella prevista dall', comma 7, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per gli aspetti inerenti al rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101#art-110

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Informazione e formazione dei dirigenti e dei preposti (Direttiva 2013/59/Euratom, articoli 14, 15; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 61, comma 3). (Art. 110 Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.) — Testo vigente | Portale Normativo