Titolo XI
Art. 110
Informazione e formazione dei dirigenti e dei preposti (Direttiva 2013/59/Euratom, articoli 14, 15; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 61, comma 3).
In vigore dal 18 gen 2023
Informazione e formazione dei dirigenti e dei preposti ( Direttiva 2013/59/Euratom, ; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, , comma 3).
1. Il datore di lavoro che svolge le attività disciplinate dal presente decreto, provvede affinché i dirigenti e i preposti ricevano un'adeguata informazione, una specifica formazione e un aggiornamento almeno ogni cinque anni in relazione ai propri compiti in materia di radioprotezione. L'informazione e la formazione previste nel presente articolo sono svolte nell'ambito delle rispettive competenze dagli esperti di radioprotezione e dai medici autorizzati in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente concernente il riconoscimento della figura del formatore in materia di salute e sicurezza. I contenuti dell'informazione e formazione comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti;
c) modalità di valutazione dei rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.
1-bis. La formazione di cui al comma 1 integra quella prevista dall', comma 7, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per gli aspetti inerenti al rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101#art-110