Titolo IX

Art. 81

Istruttoria tecnica del progetto di massima (decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, articolo 38)

In vigore dal 27 ago 2020
1. Sulle base delle istanze di cui ai precedenti l'ISIN, nell'esercizio delle funzioni di regolamentazione, effettua l'istruttoria tecnica sul progetto di massima, all'esito della quale redige apposita relazione tecnica. 2. La relazione tecnica di cui al comma 1 contiene le valutazioni sulla ubicazione dell'impianto, sulle caratteristiche di esso risultanti dal progetto di massima, e indica tutti gli elementi che consentono una valutazione preliminare complessiva delle caratteristiche di sicurezza nucleare e di protezione sanitaria dell'impianto e del suo esercizio. 3. L'ISIN, oltre alla documentazione trasmessa con le istanze di cui agli , può richiedere agli interessati ogni ulteriore documentazione ritenuta utile e necessaria alla istruttoria. 4. La relazione tecnica elaborata dall'ISIN contiene anche un esame critico del rapporto di sicurezza ai sensi dell', comma 2 e dello studio preliminare di smaltimento dei rifiuti radioattivi. 5. La relazione tecnica è trasmessa al Ministero dello sviluppo economico ai Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e agli altri ministeri interessati. 6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli impianti di cui all'.
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Istruttoria tecnica del progetto di massima (decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, articolo 38) (Art. 81 Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.) — Testo vigente | Portale Normativo