Titolo XV

Art. 202

Attuazione delle misure correttive e protettive (direttiva 2013/59 Euratom, articolo 102; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 126-bis).

In vigore dal 18 gen 2023
1. Nelle situazioni che comportano un'esposizione esistente di cui all', comma 1, il Prefetto assume il coordinamento delle attività spettanti ai soggetti tenuti all'attuazione delle misure correttive e protettive, di cui all', avvalendosi della commissione di cui all', comma 2. 2. L'attuazione delle strategie correttive e protettive, prevede periodicamente: a) di valutare le eventuali misure correttive e protettive disponibili per conseguire gli obiettivi e l'efficienza delle misure pianificate e realizzate; b) di fornire alle popolazioni esposte informazioni sui potenziali rischi sanitari e sui mezzi a disposizione per ridurre, se necessario, la relativa esposizione; c) di fornire le indicazioni per la gestione delle esposizioni a livello individuale o locale. 3. Alle situazioni di esposizione esistente per le quali è superato il livello di riferimento di cui all'allegato XXXV ed è possibile attribuire la responsabilità giuridica a un determinato soggetto, si applicano le disposizioni di cui ai Titoli XI e XII e il soggetto responsabile è tenuto a darne notifica al Prefetto. 4. In ogni caso ai lavoratori impegnati nelle misure correttive e protettive relative alle esposizioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al Titolo XI.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101#art-202

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