Titolo XV

Art. 200

Campagna di individuazione e valutazione delle situazioni di esposizione esistente (direttiva 2013/59 Euratom, articolo 101; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 126-bis).

In vigore dal 18 gen 2023
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, avvalendosi delle proprie Agenzie regionali o provinciali per la protezione dell'ambiente, individuano le situazioni di esposizione esistente indicate nell', comma 1, lettera a), entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. L'Agenzia regionale o provinciale per la protezione dell'ambiente valuta la dose agli individui della popolazione derivanti dalle situazioni individuate al comma 1, e comunica alla Regione e alla Provincia autonoma gli esiti delle valutazioni. Nel caso in cui sia superato il livello di riferimento di cui all'allegato XXXV, la comunicazione è trasmessa anche al Prefetto e all'ISIN.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101#art-200

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Campagna di individuazione e valutazione delle situazioni di esposizione esistente (direttiva 2013/59 Euratom, articolo 101; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 126-bis). (Art. 200 Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.) — Testo vigente | Portale Normativo