Capo II
Art. 196
Informazione delle persone che possono intervenire nella organizzazione dei soccorsi. (direttiva 2013/59/Euratom, articoli 70 e 71; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 132).
In vigore dal 18 gen 2023
1. I soggetti che possono comunque intervenire nella organizzazione dei soccorsi in caso di emergenza devono ricevere un'informazione adeguata e regolarmente aggiornata sui rischi che l'intervento può comportare per la loro salute e sulle precauzioni da prendere in un caso simile; tale informazione deve tener conto dei vari casi di emergenza prevedibili.
2. Dette informazioni sono completate con notizie particolareggiate in funzione del caso in concreto verificatosi.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101#art-196