Capo II

Art. 196

Informazione delle persone che possono intervenire nella organizzazione dei soccorsi. (direttiva 2013/59/Euratom, articoli 70 e 71; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 132).

In vigore dal 18 gen 2023
1. I soggetti che possono comunque intervenire nella organizzazione dei soccorsi in caso di emergenza devono ricevere un'informazione adeguata e regolarmente aggiornata sui rischi che l'intervento può comportare per la loro salute e sulle precauzioni da prendere in un caso simile; tale informazione deve tener conto dei vari casi di emergenza prevedibili. 2. Dette informazioni sono completate con notizie particolareggiate in funzione del caso in concreto verificatosi.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101#art-196

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Informazione delle persone che possono intervenire nella organizzazione dei soccorsi. (direttiva 2013/59/Euratom, articoli 70 e 71; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 132). (Art. 196 Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.) — Testo vigente | Portale Normativo