Art. 196 · Informazione delle persone che possono intervenire nella organizzazione dei soccorsi. (direttiva 2013/59/Euratom, articoli 70 e 71; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 132).
Capo II

Art. 196

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Informazione delle persone che possono intervenire nella organizzazione dei soccorsi. (direttiva 2013/59/Euratom, articoli 70 e 71; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 132).

In vigore dal 18 gen 2023
1. I soggetti che possono comunque intervenire nella organizzazione dei soccorsi in caso di emergenza devono ricevere un'informazione adeguata e regolarmente aggiornata sui rischi che l'intervento può comportare per la loro salute e sulle precauzioni da prendere in un caso simile; tale informazione deve tener conto dei vari casi di emergenza prevedibili. 2. Dette informazioni sono completate con notizie particolareggiate in funzione del caso in concreto verificatosi.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101#art-196