Titolo XVI›Capo I
Art. 205
Sanzioni penali relative al Titolo IV (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 142-bis)
In vigore dal 18 gen 2023
1. L'esercente che non effettua con le modalità e scadenze indicate le misurazioni e le valutazioni di cui agli , commi 1, 1-bis, 2 e 3, e , commi 1, 2 e 3, è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda da euro 2.000,00 ad euro 15.000,00.
2. L'esercente che, in violazione dell', comma 3, non si avvale dell'esperto di cui all' o non pone in essere le misure correttive indicate dallo stesso è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da euro 5.000,00 ad euro 20.000,00.
3. Nei casi previsti dagli , comma 4, e 28, comma 5, ai soggetti che violano le disposizioni richiamate di cui al Titolo XI si applicano le relative sanzioni.
4. Nel caso previsto dall', comma 4, ai soggetti che violano le disposizioni richiamate di cui ai capi XI e XII si applicano le relative sanzioni.
5. Chiunque pone in essere le attività di cui all' o all' senza il titolo autorizzativo rispettivamente prescritto oppure in violazione delle prescrizioni in esso contenute è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 30.000,00 ad euro 90.000,00.
6. L'omissione della notifica prevista dall' è punita con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da euro 5.000.00 ad euro 30.000,00. L'inottemperanza alle prescrizioni date dall'amministrazione competente è punita con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da euro 1.500,00 ad euro 5.000,00.
7. La violazione del divieto di cui all', comma 9, è punita con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 3000,00 a euro 15.000,00.
8. La violazione del divieto di cui all', comma 6, è punita con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da euro 30.000,00 ad euro 100.000,00.
9. La prosecuzione delle attività dopo la sospensione o la revoca dei provvedimenti autorizzatori è punita con le pene previste per lo svolgimento dell'attività in assenza dei prescritti titoli autorizzatori.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101#art-205