Titolo XVICapo I

Art. 210

Sanzioni penali relative ai Titoli IX e X (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 138)

In vigore dal 18 gen 2023
1. Chiunque pone in essere le attività di cui agli o esegue le operazioni connesse alla disattivazione di un impianto nucleare di cui all' in assenza dei prescritti titoli autorizzativi è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni o con l'ammenda da euro 50.000,00 ad euro 100.000,00. 2. Chiunque pone in essere l'attività di cui all' senza il prescritto titolo autorizzativo o in violazione delle condizioni e dei requisiti per l'esercizio dell'attività è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da euro 30.000,00 ad euro 90.000,00. La violazione delle prescrizioni dettate nell'autorizzazione è punita con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da euro 10.000,00 ad euro 30.000,00. 3. Il titolare dell'autorizzazione di cui all', della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 o il titolare del nulla-osta di cui all' del presente decreto che mettono in esecuzione i progetti particolareggiati di impianti nucleari senza l'approvazione di cui all', comma 2, sono puniti con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da euro 30.000,00 ad euro 90.000,00. La pena è dell'arresto da tre a sei mesi o dell'ammenda da euro 15.000,00 ad euro 60.000,00 nel caso in cui i progetti particolareggiati di cui all', comma 2, siano realizzati in difformità da quanto approvato. 4. Il titolare dell'autorizzazione di cui all' che mette in esecuzione i progetti particolareggiati ovvero i piani operativi senza l'approvazione di cui all', comma 6, o non rispettando le prescrizioni di cui all', comma 5, è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 20.000,00 ad euro 50.000,00. La pena è dell'arresto da uno a tre mesi o dell'ammenda da euro 15.000,00 ad euro 40.000,00 nel caso in cui i progetti particolareggiati di cui all', comma 6, siano realizzati in difformità da quanto approvato. 5. Chiunque viola le prescrizioni contenute nei titoli autorizzativi previsti dagli o il regolamento di esercizio di cui all' oppure contravviene agli obblighi o alle prescrizioni di cui agli , comma 1, 97, 100, comma 3, e 102, comma 2, è punito con l'arresto da tre a nove mesi o con l'ammenda da euro 30.000,00 ad euro 90.000,00. 6. Chiunque effettua le attività di cui all' in assenza dell'approvazione del programma generale di cui all', comma 4, o in mancanza del parere positivo di cui all', comma 5, ovvero in violazione delle prescrizioni previste dall', comma 6, è punito con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da euro 20.000,00 ad euro 60.000,00. 7. L'inottemperanza agli obblighi di cui agli , comma 1, lettere da a) ad e), e 97, comma 1, è punito con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da euro 10.000,00 ad euro 30.000,00. 8. Il personale incaricato ai sensi dell', comma 1, che abbandona il posto di lavoro senza preavviso e senza essere stato sostituito è punito con l'arresto da quindici giorni a tre mesi o con l'ammenda da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00. 9. L'omessa attività di formazione e aggiornamento di cui all', comma 1 primo periodo, e l'omessa acquisizione dell'attestazione di cui all'articolo. 103, comma 1 secondo periodo, sono punite con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00. 10. La prosecuzione delle attività dopo la sospensione o la revoca dei provvedimenti autorizzatori è punita con le pene previste per lo svolgimento dell'attività in assenza dei prescritti titoli autorizzatori.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101#art-210

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Sanzioni penali relative ai Titoli IX e X (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 138) (Art. 210 Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.) — Testo vigente | Portale Normativo