Titolo XVI›Capo I
Art. 209
Sanzioni penali relative al Titolo VIII (decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.52, articoli 23, 23)
In vigore dal 27 ago 2020
1. Chiunque svolge le attività di cui all' senza il nulla-osta richiesto è punito con l'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da euro 15.000,00 a euro 60.000,00. La violazione delle prescrizioni dettate con il nulla-osta, degli obblighi previsti dall', comma 1, lettere a), b), c) e d), nonché il mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi dell', comma 3, sono puniti con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da euro 10.000,00 ad euro 30.000,00.
2. L'inottemperanza ai doveri di cui all', commi 1 e 2, è punita con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da euro 2.000,00 ad euro 10.000,00.
3. Chiunque svolge le attività di cui all' senza l'autorizzazione richiesta dai commi 1 e 7 dello stesso articolo è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da euro 20.000,00 ad euro 40.000,00 euro. La violazione delle prescrizioni dettate con l'autorizzazione è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da euro 15.000,00 ad euro 30.000,00.
4. L'inottemperanza ai doveri di cui agli è punita con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.
5. L'omessa tenuta del libretto di cui all' è punita con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00 euro. La tenuta del libretto in modo non conforme alle previsioni di cui all', comma 1, il mancato aggiornamento o la mancata consegna di cui all', commi 2 e 3, sono puniti con l'arresto da quindici giorni a due mesi o con l'ammenda da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00.
6. Chiunque svolge le attività di cui all' senza la registrazione prevista è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da euro 10.000,00 ad euro 30.000,00.
7. L'inottemperanza ai doveri di cui all', comma 1, è punita con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da euro 3.000,00 ad euro 40.000,00.
8. L'omessa attivazione delle misure indicate nell', comma 5, e l'omissione delle comunicazioni ed informazioni di cui all', commi 5 e 6, primo periodo, sono punite con l'arresto da uno a due anni o con l'ammenda da euro 45.000,00 ad euro 60.000,00.
9. L'immissione sul mercato o lo smaltimento dei prodotti indicati nell', comma 6, ultimo periodo, in assenza dell'autorizzazione prescritta, è punito con l'arresto da due a tre anni e con l'ammenda da euro 20.000,00 ad euro 70.000,00.
10. La prosecuzione delle attività dopo la sospensione o la revoca dei provvedimenti autorizzatori è punita con le pene previste per lo svolgimento dell'attività in assenza dei prescritti titoli autorizzatori.
Storico versioni
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