Titolo VIII›Capo I
Art. 63
Trasferimento della detenzione di sorgenti sigillate ad alta attività nel territorio italiano e di Stati membri dell'Unione europea (direttiva 2013/59/Euratom, articoli 87 e 88; decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articolo 4).
In vigore dal 18 gen 2023
1. Il detentore che, nell'ambito del territorio dello Stato italiano, cede una sorgente sigillata ad alta attività deve accertare che il cessionario, che a qualsiasi titolo ne assume la detenzione, è titolare del provvedimento autorizzativo adeguato al tipo di radionuclide e all'attività della sorgente, secondo le disposizioni dell', comma 1; a tal fine il cessionario è tenuto a consegnare al cedente copia di tale provvedimento.
2. Il detentore che a qualsiasi titolo cede una sorgente sigillata ad alta attività è tenuto a consegnare al cessionario, conservandone copia per almeno cinque anni, la seguente documentazione:
a) gli accordi di cui all', comma 2, lettera d);
b) i documenti di cui all', comma 2, lettere a) e b);
c) il libretto di sorgente di cui all'.
3. La cessione di sorgenti sigillate ad alta attività da soggetti o a favore di soggetti appartenenti ad altri Stati membri dell'Unione europea è soggetta al regolamento Euratom n. 1493/93 del Consiglio, dell'8 giugno 1993, sulle spedizioni di sostanze radioattive tra gli Stati membri.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101#art-63