Titolo VII
Art. 60
Obblighi di trasmissione dati (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 34)
In vigore dal 27 ago 2020
1. Gli esercenti le attività disciplinate nell' e i soggetti che effettuano attività di gestione di rifiuti radioattivi devono registrarsi al sito istituzionale dell'ISIN e trasmettere i tipi, le quantità di radioattività, le concentrazioni, le caratteristiche fisico-chimiche dei rifiuti radioattivi, nonché tutti i dati idonei a identificare i rifiuti medesimi e i soggetti da cui provengono, entro sette giorni lavorativi dalla produzione o dalla presa in carico, e prima dello scarico, secondo le indicazioni contenute nell'allegato XV.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101#art-60