Titolo VIIICapo I

Art. 65

Conferimento di sorgenti sigillate ad alta attività dismesse a impianti di gestione di rifiuti radioattivi (direttiva 2013/59/Euratom, articoli 87 e 88; decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articolo 6).

In vigore dal 18 gen 2023
1. L'esercente di un impianto di gestione di rifiuti radioattivi al quale sono conferite sorgenti sigillate ad alta attività dismesse deve: a) verificare che la sorgente presa in carico corrisponde a quanto dichiarato dal detentore che la conferisce, sulla base della normativa tecnica nazionale ed europea in vigore; b) prendere in carico e gestire la sorgente dismessa con le modalità definite nella normativa tecnica nazionale. 2. In caso di conferimento di sorgenti dismesse all'Operatore nazionale, l'accettazione da parte di quest'ultimo comporta il trasferimento della proprietà della sorgente stessa.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101#art-65

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo