Capo II

Art. 70

Formazione e informazione sulle sorgenti orfane (direttiva 2013/59/Euratom, articolo 92; decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articolo 12).

In vigore dal 18 gen 2023
1. L'ENEA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, provvede a organizzare appositi corsi di formazione per la direzione e per il personale degli impianti in cui è più probabile che siano rinvenute o sottoposte a trasformazione sorgenti orfane, quali ad esempio, i grandi depositi e gli impianti di riciclaggio dei rottami metallici, e per la direzione e per il personale operante presso i punti di ingresso o di uscita dallo Stato e i nodi di transito, affinché tali soggetti: a) siano informati della possibilità di rinvenire sorgenti; b) ricevano consulenza e formazione sul riconoscimento visivo delle sorgenti e dei relativi contenitori; c) ricevano le informazioni di base sulle radiazioni ionizzanti e sui loro effetti; d) siano informati sulle misure da adottare in caso di ritrovamento o di sospetto ritrovamento di una sorgente.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101#art-70

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Formazione e informazione sulle sorgenti orfane (direttiva 2013/59/Euratom, articolo 92; decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articolo 12). (Art. 70 Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.) — Testo vigente | Portale Normativo