Capo II
Art. 70
Formazione e informazione sulle sorgenti orfane (direttiva 2013/59/Euratom, articolo 92; decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articolo 12).
In vigore dal 18 gen 2023
1. L'ENEA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, provvede a organizzare appositi corsi di formazione per la direzione e per il personale degli impianti in cui è più probabile che siano rinvenute o sottoposte a trasformazione sorgenti orfane, quali ad esempio, i grandi depositi e gli impianti di riciclaggio dei rottami metallici, e per la direzione e per il personale operante presso i punti di ingresso o di uscita dallo Stato e i nodi di transito, affinché tali soggetti:
a) siano informati della possibilità di rinvenire sorgenti;
b) ricevano consulenza e formazione sul riconoscimento visivo delle sorgenti e dei relativi contenitori;
c) ricevano le informazioni di base sulle radiazioni ionizzanti e sui loro effetti;
d) siano informati sulle misure da adottare in caso di ritrovamento o di sospetto ritrovamento di una sorgente.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101#art-70