Titolo VIII›Capo I
Art. 69
Identificazione e apposizione di un contrassegno sulla sorgente sigillata ad alta attività (direttiva 2013/59/Euratom, articolo 91; decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articolo 11).
In vigore dal 18 gen 2023
1. Il fabbricante o, in caso di sorgente importata da un Paese diverso da quello del fabbricante, il fornitore provvede affinché la sorgente sigillata ad alta attività sia identificata con un numero di serie univoco. Tale numero è apposto, ove fattibile, mediante incisione o stampigliatura sulla sorgente.
2. Il numero è apposto, mediante incisione o stampigliatura, anche sul contenitore della sorgentesigillata ad alta attività. Se ciò non è possibile o nel caso di contenitori per il trasporto riutilizzabili per più sorgenti, il contenitore della sorgente deve almeno recare le informazioni sul tipo di radioisotopo.
3. Nel caso in cui la sorgente sigillata ad alta attività sia priva di numero di serie univoco, il detentore è tenuto a provvedere all'identificazione richiesta dai commi 1 e 2 mediante il numero di identificazione formato ai sensi dell', comma 1 lettera c).
4. Il fabbricante o il fornitore provvede affinché sia apposto sul contenitore e, ove fattibile, sulla sorgente sigillata ad alta attività il contrassegno di cui all', comma 6, lettera f), o comunque un'etichetta recante l'apposito simbolo al fine di avvertire la popolazione del rischio radiologico.
5. I soggetti di cui al comma 1 provvedono a corredare la sorgente sigillata ad alta attività di fotografie del tipo specifico di sorgente e del relativo contenitore tipico che devono essere unite al libretto di sorgente di cui all'.
6. Il detentore, ove fattibile, provvede affinché il contrassegno o l'etichetta di cui al comma 4 restino leggibili.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101#art-69