Capo II

Art. 73

Campagne di recupero delle sorgenti orfane (direttiva 2013/59/Euratom, articolo 94; decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articolo 16).

In vigore dal 18 gen 2023
1. L'ISIN avvalendosi delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente e della collaborazione delle altre amministrazioni interessate, raccoglie i dati sul rinvenimento di sorgenti orfane a livello nazionale da inserire nella relazione annuale al Parlamento e al Governo di cui all', comma 4, lettera h), del decreto legislativo n. 45 del 2014. 2. L'ENEA, sulla base dai dati di cui al comma 1, di apposita stima e di previsioni statistiche sui ritrovamenti già effettuati, in collaborazione con il Ministero dell'interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, elabora e propone, ai fini delle iniziative di rispettiva competenza, specifiche campagne per il recupero e la messa in sicurezza delle sorgenti orfane ai Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute, del lavoro e delle politiche sociali.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101#art-73

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Campagne di recupero delle sorgenti orfane (direttiva 2013/59/Euratom, articolo 94; decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articolo 16). (Art. 73 Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.) — Testo vigente | Portale Normativo