Titolo VIII›Capo I
Art. 68
Altri obblighi dei detentori (direttiva 2013/59/Euratom, articolo 91; decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articolo 10).
In vigore dal 18 gen 2023
1. Il detentore della sorgente sigillata ad alta attività deve altresì:
a) verificare, a intervalli di tempo indicati dall'esperto di radioprotezione, la presenza e le buone condizioni apparenti della sorgente e, ove ritenuto necessario, degli impianti e delle apparecchiature che contengono la sorgente nel luogo di utilizzazione o di stoccaggio;
b) verificare il rispetto delle procedure gestionali di cui all', comma 4, lettera e);
c) verificare, sulla base delle disposizioni di cui all', comma 4 lettera c), e ferma restando l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all', commi 1 e 2, l'integrità della sorgente dopo ogni evento compreso l'incendio, che possa averla danneggiata, aggiornando adeguatamente il libretto di sorgente;
d) restituire tempestivamente, una volta terminato l'utilizzo, la sorgente al fabbricante o al fornitore o trasferirla a un altro utilizzatore o a un impianto di gestione dei rifiuti radioattivi o al Gestore del Servizio integrato o all'Operatore nazionale;
e) comunicare senza ritardo, ai sensi dell', gli eventi incidentali che abbiano comportato l'esposizione di un lavoratore o di un'altra persona, derivanti da sorgente o parte di essa rimasta bloccata in posizione non schermata, o da un malfunzionamento o da mancato funzionamento, anche dovuto ad azioni volontarie, dei sistemi di sicurezza e di controllo, o da perdita della tenuta della sorgente o da altri eventi riguardanti la sorgente, quali sollecitazioni meccaniche o termiche. Sono esclusi dal suddetto obbligo di comunicazione gli eventi incidentali che abbiano comportato esposizioni accidentali e indebite di pazienti di cui all'.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101#art-68