Capo II

Art. 24

Notifica di pratica con sorgenti naturali di radiazioni (direttiva 2013/59/Euratom, articolo 25, decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,articolo 10-quater).

In vigore dal 18 gen 2023
1. Sono soggette a notifica le pratiche per le quali si verificano le condizioni di cui al comma 4 dell'. 2. L'esercente della pratica di cui al comma 1 effettua la notifica, entro un mese dal rilascio della relazione dell'esperto di radioprotezione, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'ISIN, nonché alle ARPA/APPA agli organi del SSN, all'INL competenti per territorio secondo le modalità stabilite nell'allegato V. 3. L'esercente che intende cessare la pratica di cui al comma 1 provvede alla notifica, almeno centottanta giorni prima della cessazione prevista, alle amministrazioni di cui al comma 2. Nell'allegato V sono riportate le condizioni e le modalità ai fini della notifica per la cessazione della pratica. 4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali organizza l'Archivio Nazionale delle sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti e delle relative esposizioni nei luoghi di lavoro, di cui all', comma 3, e rende disponibile l'accesso all'archivio ai ministeri e agli enti interessati e alle autorità di vigilanza competenti.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101#art-24

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Notifica di pratica con sorgenti naturali di radiazioni (direttiva 2013/59/Euratom, articolo 25, decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,articolo 10-quater). (Art. 24 Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.) — Testo vigente | Portale Normativo