Sez. II

Art. 18

Comunicazione e trasmissione dei risultati delle misurazioni e delle relazioni tecniche (Direttiva 2013/59/Euratom, articolo 54; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 10-quater).

In vigore dal 18 gen 2023
Comunicazione e trasmissione dei risultati delle misurazioni e delle relazioni tecniche ( Direttiva 2013/59/Euratom, ; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 10-quater). 1. I risultati delle misurazioni di cui all' sono trasmessi con cadenza semestrale dai servizi di dosimetria di cui all' all'apposita sezione della banca dati della rete nazionale di sorveglianza della radioattività ambientale di cui all' secondo le modalità indicate dall'ISIN. 2. In caso di superamento del livello di riferimento di cui all', comma 1, lettera c), l'esercente invia una comunicazione contenente la descrizione delle attività svolte e la relazione tecnica di cui all', comma 6, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché le ARPA/APPA, agli organi del SSN e alla sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) competenti per territorio. Al termine delle misurazioni di concentrazione media annua di attività di radon in aria successive all'attuazione delle misure correttive, di cui all' comma 3, l'esercente invia agli stessi organi una comunicazione contenente la descrizione delle misure correttive attuate corredata dai risultati delle misurazioni di verifica. La comunicazione e la relazione tecnica di cui primo e secondo periodo sono inviate entro un mese dal rilascio della relazione delle misurazioni di radon effettuate ai sensi dell', comma 6. 3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali organizza l'Archivio nazionale delle sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti e delle relative esposizioni nei luoghi di lavoro avvalendosi delle strutture esistenti e nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio; detto Ministero, a richiesta, fornisce tali dati alle autorità di vigilanza e ai ministeri interessati. 4. L'esercente informa il datore di lavoro dei lavoratori esterni del superamento del livello di riferimento di cui all', e delle misure correttive adottate. Se la concentrazione media annua di attività di radon in aria resta superiore al livello prescritto, il datore di lavoro del lavoratore esterno effettua per detti lavoratori la valutazione delle dosi efficaci annue, avvalendosi dell'esperto di radioprotezione, o delle corrispondenti esposizioni integrate annue tenendo conto degli eventuali contributi dovuti all'esposizione in altri luoghi di lavoro e rispetta quanto previsto dall', comma 5.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101#art-18

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