Capo II

Art. 21

Registrazione dati (Direttiva 2013/59/Euratom, articolo 104)

In vigore dal 18 gen 2023
Registrazione dati ( Direttiva 2013/59/Euratom, ) 1. Nell'ambito della banca dati della rete nazionale di sorveglianza della radioattività ambientale di cui all', è istituita una sezione nella quale sono inseriti i dati e le informazioni, comprese le misure di concentrazione di attività nei materiali, nei residui e negli effluenti presenti nei cicli produttivi dei settori industriali di cui all'allegato II. L'ISIN, a richiesta, fornisce i dati dell'apposita sezione ai ministeri e agli enti interessati e alle autorità di vigilanza competenti per territorio. 2. Gli esercenti trasmettono i risultati delle misurazioni di cui all', comma 8, all'ISIN.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101#art-21

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