Sez. II

Art. 16

Campo di applicazione (Direttiva 2013/59/Euratom, articoli 23 e 54; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 10-bis).

In vigore dal 18 gen 2023
Campo di applicazione ( Direttiva 2013/59/Euratom, ; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 10-bis). 1. Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano a: a) luoghi di lavoro sotterranei; b) luoghi di lavoro in locali semisotterranei o situati al piano terra, localizzati nelle aree di cui all'; c) specifiche tipologie di luoghi di lavoro identificate nel Piano nazionale d'azione per il radon di cui all'; d) stabilimenti termali.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101#art-16

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Campo di applicazione (Direttiva 2013/59/Euratom, articoli 23 e 54; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 10-bis). (Art. 16 Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.) — Testo vigente | Portale Normativo