Capo II
Art. 20
Campo di applicazione (Direttiva 2013/59/Euratom, articolo 23; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 10-bis e allegato 1-bis).
In vigore dal 18 gen 2023
Campo di applicazione ( Direttiva 2013/59/Euratom, ; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 10-bis e allegato 1-bis).
1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle pratiche nelle quali la presenza di sorgenti di radiazioni ionizzanti di origine naturale determina un livello di esposizione dei lavoratori o degli individui della popolazione che non può essere trascurato sia dal punto di vista della radioprotezione sia dal punto di vista dell'ambiente e che si svolgono nell'ambito dei settori industriali di cui all'allegato II, che comportano:
a) l'uso o lo stoccaggio di materiali che contengono radionuclidi di origine naturale;
b) la produzione di residui o di effluenti che contengono radionuclidi di origine naturale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101#art-20