Capo II

Art. 20

Campo di applicazione (Direttiva 2013/59/Euratom, articolo 23; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 10-bis e allegato 1-bis).

In vigore dal 18 gen 2023
Campo di applicazione ( Direttiva 2013/59/Euratom, ; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 10-bis e allegato 1-bis). 1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle pratiche nelle quali la presenza di sorgenti di radiazioni ionizzanti di origine naturale determina un livello di esposizione dei lavoratori o degli individui della popolazione che non può essere trascurato sia dal punto di vista della radioprotezione sia dal punto di vista dell'ambiente e che si svolgono nell'ambito dei settori industriali di cui all'allegato II, che comportano: a) l'uso o lo stoccaggio di materiali che contengono radionuclidi di origine naturale; b) la produzione di residui o di effluenti che contengono radionuclidi di origine naturale.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101#art-20

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Campo di applicazione (Direttiva 2013/59/Euratom, articolo 23; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 10-bis e allegato 1-bis). (Art. 20 Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.) — Testo vigente | Portale Normativo