Capo II
Art. 25
Classificazione dei residui (direttiva 2013/59/Euratom, articolo 23; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 10-bis).
In vigore dal 18 gen 2023
1. La classificazione dei residui è stabilita nell'allegato VI.
2. Le condizioni di esercizio e i requisiti tecnici minimi che gli impianti devono soddisfare per il conferimento dei residui di cui al comma 1 sono riportati in allegato VI.
3. Sono classificati esenti i residui solidi contenenti radionuclidi di origine naturale che soddisfano i criteri, le modalità e i livelli allontanamento stabiliti nell'allegato II, sezione II, paragrafo 4. I residui esenti devono essere gestiti nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101#art-25