Capo II

Art. 25

Classificazione dei residui (direttiva 2013/59/Euratom, articolo 23; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 10-bis).

In vigore dal 18 gen 2023
1. La classificazione dei residui è stabilita nell'allegato VI. 2. Le condizioni di esercizio e i requisiti tecnici minimi che gli impianti devono soddisfare per il conferimento dei residui di cui al comma 1 sono riportati in allegato VI. 3. Sono classificati esenti i residui solidi contenenti radionuclidi di origine naturale che soddisfano i criteri, le modalità e i livelli allontanamento stabiliti nell'allegato II, sezione II, paragrafo 4. I residui esenti devono essere gestiti nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

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Classificazione dei residui (direttiva 2013/59/Euratom, articolo 23; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 10-bis). (Art. 25 Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.) — Testo vigente | Portale Normativo