Titolo IVCapo ISez. I

Art. 15

Esperti in interventi di risanamento radon (direttiva 2013/59/ Euratom, allegato XVIII)

In vigore dal 18 gen 2023
Esperti in interventi di risanamento radon ( Direttiva 2013/59/Euratom, allegato XVIII) 1. Gli esperti in interventi di risanamento radon devono essere in possesso delle abilitazioni e dei requisiti formativi di cui all'Allegato II. 2. Le misure correttive per la riduzione della concentrazione di radon negli edifici sono effettuate sulla base delle indicazioni tecniche degli esperti in intervento di risanamento radon, sulla base dei contenuti del Piano di cui all' e, fino all'approvazione del Piano, sulla base di indicazioni tecniche internazionali.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-07-31;101#art-15

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Esperti in interventi di risanamento radon (direttiva 2013/59/ Euratom, allegato XVIII) (Art. 15 Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.) — Testo vigente | Portale Normativo