Art. 9

Banca dati sulle ispezioni

In vigore dal 10 giu 2020
1. L'autorità competente locale inserisce tempestivamente nella banca dati sulle ispezioni di cui all' della direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, le informazioni relative alle ispezioni effettuate ai sensi del presente decreto e quelle relative alle deficienze e ai provvedimenti di fermo, non appena è ultimato il rapporto sull'ispezione o è revocato il provvedimento di fermo. 2. Entro settantadue ore dall'inserimento dei dati di cui al comma 1, l'autorità competente locale provvede alla loro convalida, ai fini della pubblicazione nella banca dati sulle ispezioni. 3. L'autorità competente centrale ha accesso a qualsiasi informazione, registrata nella banca dati sulle ispezioni, inerente l'attuazione del sistema ispettivo previsto dal presente decreto e dal decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-04-22;37#art-9

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