Art. 8
Disposizioni tariffarie
In vigore dal 10 giu 2020
1. Se, a seguito di un'ispezione di cui agli , è adottato un provvedimento di fermo, le spese connesse alle ispezioni sono a totale carico della società di gestione, dell'armatore o del suo rappresentante nel territorio nazionale, in solido con il proprietario.
2. Sono altresì a carico del proprietario, dell'armatore o del suo rappresentante nel territorio nazionale i costi relativi alla sosta in porto dell'unità navale sottoposta a provvedimento di fermo.
3. Il provvedimento di fermo non è revocato finché non è stato effettuato il completo pagamento delle spese e dei costi di cui ai commi 1 e 2 o non è stata data una garanzia sufficiente per il loro rimborso.
4. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede, ai sensi dell'articolo 30, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, mediante tariffe determinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con indicazione dei termini e delle modalità di versamento delle medesime tariffe.
Le tariffe sono calcolate sulla base del criterio di copertura del costo effettivo del servizio e sono aggiornate almeno ogni tre anni.
5. Le entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui al comma 4 affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della copertura delle spese sostenute per le attività di cui al comma 1.
Storico versioni
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