Art. 3

Ispezioni pre-avvio

In vigore dal 10 giu 2020
1. Prima dell'avvio dell'attività di una nave ro-ro da passeggeri o di un'unità veloce da passeggeri in un servizio di linea rientrante nell'ambito di applicazione del presente decreto, un ispettore designato dall'autorità competente locale effettua un'ispezione pre-avvio consistente in: a) una verifica della conformità ai requisiti riportati nell'Allegato I; b) un'ispezione, conformemente all'Allegato II, volta ad accertare che la nave ro-ro da passeggeri o l'unità veloce da passeggeri soddisfi i requisiti necessari per l'esercizio in condizioni di sicurezza di un servizio di linea. 2. Nei casi stabiliti con provvedimento dell'autorità competente centrale, l'autorità competente locale chiede alla società di gestione di fornire prova della conformità ai requisiti dell'Allegato I antecedentemente all'ispezione pre-avvio, ma comunque nel periodo intercorrente tra i trenta e i dieci giorni precedenti la stessa ispezione pre-avvio.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-04-22;37#art-3

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