Art. 4

Eccezioni all'obbligo dell'ispezione pre-avvio

In vigore dal 10 giu 2020
Eccezioni all'obbligo dell'ispezione pre-avvio 1. In caso di ispezioni pre-avvio, l'autorità competente locale può decidere di non applicare taluni requisiti o procedure di cui agli allegati I e II pertinenti alle visite ai servizi di bordo effettuate nei sei mesi precedenti. L'autorità competente locale trasferisce le informazioni pertinenti nella banca dati sulle ispezioni conformemente all'. 2. L'autorità competente locale che riceve istanza di abilitazione di una nave ro-ro da passeggeri o di un'unità veloce da passeggeri a un servizio di linea può tenere conto delle ispezioni e delle visite precedentemente effettuate ai fini dell'esercizio in un altro servizio di linea disciplinato dal presente decreto. Se l'autorità competente locale ritiene soddisfacenti tali ispezioni e visite e se le stesse sono pertinenti alle nuove condizioni operative, non è necessario effettuare le ispezioni di cui all', comma 1. 3. Su richiesta di una società di gestione, l'autorità competente locale può confermare anticipatamente l'accordo in merito alla pertinenza delle precedenti ispezioni e visite alle nuove condizioni operative. 4. Se, a causa di circostanze impreviste, si manifesta l'urgente necessità di sostituire una nave ro-ro da passeggeri o un'unità veloce da passeggeri per assicurare la continuità del servizio e non ricorrono le condizioni di cui al comma 2, l'autorità competente locale può autorizzare l'avvio dell'esercizio di una nuova nave a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) a seguito di un'ispezione visiva e di un controllo documentale, non emergono elementi che fanno ritenere che la nave ro-ro da passeggeri o l'unità veloce da passeggeri non abbiano i requisiti necessari per l'esercizio in condizioni di sicurezza; b) l'autorità competente locale esegue l'ispezione pre-avvio di cui all', comma 1, entro un mese.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-04-22;37#art-4

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