Art. 5

Ispezioni periodiche

In vigore dal 10 giu 2020
1. L'autorità competente locale esegue ogni dodici mesi: a) un'ispezione conforme a quanto previsto dall'Allegato II; b) un'ispezione durante lo svolgimento del servizio di linea, non prima di quattro mesi e non oltre otto mesi dall'ispezione di cui alla lettera a), che interessa le voci elencate nell'Allegato III e riguarda, secondo il giudizio professionale dell'ispettore, un numero sufficiente delle voci elencate negli allegati I e II, per verificare che la nave ro-ro da passeggeri o l'unità veloce da passeggeri continui a soddisfare tutti i requisiti necessari per un esercizio in condizioni di sicurezza. 2. Un'ispezione pre-avvio effettuata ai sensi dell' è valida anche come ispezione ai fini del comma 1, lettera a). 3. L'ispezione di cui al comma 1, lettera a), può essere eseguita, a discrezione dell'autorità competente locale, in concomitanza alla visita ai servizi di bordo. 4. L'autorità competente locale sottopone le navi ro-ro da passeggeri e le unità veloci da passeggeri a un'ispezione di cui al comma 1, lettera a) ogni volta che esse subiscono riparazioni, alterazioni e modificazioni di rilievo oppure quando interviene un cambiamento di gestione o un passaggio di classe. Tuttavia, in caso di cambiamento di gestione o di passaggio di classe, l'autorità competente locale, dopo aver valutato le ispezioni precedentemente effettuate sulla nave ro-ro da passeggeri o sull'unità veloce da passeggeri e se le condizioni di sicurezza di esercizio non sono compromesse dal suddetto cambiamento o passaggio, può dispensare la nave ro-ro da passeggeri o l'unità veloce da passeggeri dall'ispezione di cui al comma 1, lettera a).
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Ispezioni periodiche (Art. 5 Attuazione della direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa ad un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unita' veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio.) — Testo vigente | Portale Normativo