Art. 7

Rettifica delle deficienze, fermo e sospensione dell'ispezione

In vigore dal 10 giu 2020
Rettifica delle deficienze, fermo e sospensione dell'ispezione 1. Se durante un'ispezione di cui agli sono confermate o rilevate deficienze rispetto ai requisiti della normativa nazionale e internazionale applicabile tali da non costituire, singolarmente o nel loro complesso, un evidente pericolo per la salute o la sicurezza della navigazione o tali da non porre un immediato rischio per la salute o la vita dei passeggeri o dell'equipaggio, l'autorità competente locale accerta, tramite l'ispettore, che dette deficienze siano corrette secondo modalità e tempistiche stabilite in sede ispettiva. 2. Se, nel corso di un'ispezione di cui agli , l'ispettore verifica deficienze rispetto ai requisiti della normativa nazionale e internazionale applicabile che costituiscono un evidente pericolo per la salute o la sicurezza della navigazione o costituiscono un immediato rischio per la salute o la vita dei passeggeri o dell'equipaggio, sottopone la nave ro-ro da passeggeri o l'unità veloce da passeggeri a provvedimento di fermo al fine di impedirne la partenza. L'ispettore notifica copia del provvedimento di fermo al comandante e informa immediatamente l'autorità competente locale, al fine del diniego delle spedizioni di cui all'articolo 181 del codice della navigazione, e, ove istituita, l'autorità di sistema portuale di cui all' della legge 28 gennaio 1994, n. 84. 3. Se una delle deficienze di cui al comma 2 non può essere prontamente eliminata presso il porto in cui è stata confermata o rilevata, l'autorità competente locale può consentire alla nave o all'unità veloce di raggiungere un cantiere navale idoneo alla pronta eliminazione della deficienza. 4. Il provvedimento di fermo è revocato dall'ispettore in uno dei seguenti casi: a) quando la deficienza è stata corretta e il pericolo è stato eliminato in modo soddisfacente; b) quando stabilisce che, a determinate condizioni, la nave o l'unità veloce può riprendere la navigazione o può essere ripreso l'esercizio: 1) senza rischi per la sicurezza o la salute dei passeggeri o dell'equipaggio; 2) senza rischi per la sicurezza della nave ro-ro da passeggeri o dell'unità veloce da passeggeri o per altre navi. 5. Quando le condizioni generali di una nave ro-ro da passeggeri o di un'unità veloce da passeggeri sono evidentemente non corrispondenti ai requisiti ad essa applicabili, l'ispettore può sospendere l'ispezione finché la società di gestione non abbia fatto quanto necessario per garantire che la nave ro-ro da passeggeri o l'unità veloce da passeggeri non rappresenti più un evidente pericolo per la salute o la sicurezza o non costituisca più un rischio immediato per la vita dell'equipaggio e dei passeggeri e per garantire che sia conforme ai requisiti previsti dalle convenzioni internazionali applicabili alla specifica unità. 6. Nei casi in cui sospende l'ispezione ai sensi del comma 5, l'ispettore sottopone automaticamente la nave ro-ro da passeggeri o l'unità veloce da passeggeri a provvedimento di fermo ed effettua le comunicazioni di cui al comma 2. Il provvedimento di fermo è revocato dopo che l'ispezione è stata ripresa e completata e se sono soddisfatte le condizioni di cui al comma 4 e all', comma 3. 7. Al fine di non creare intralci al traffico portuale, l'autorità competente locale può autorizzare lo spostamento di una nave ro-ro da passeggeri o di un'unità veloce da passeggeri sottoposta a fermo verso un'altra parte del porto, a condizione che lo spostamento sia effettuato in condizioni di sicurezza. A tal fine, le autorità competenti locali e le autorità di sistema portuale agevolano la sistemazione in porto delle navi sottoposte a fermo. In ogni caso, le valutazioni sul traffico portuale non influenzano l'adozione o la revoca dei provvedimenti di fermo. 8. Se, a seguito della presentazione di un ricorso, il provvedimento di fermo di cui ai commi 2 e 6 è revocato o modificato, l'autorità competente centrale aggiorna senza ritardo la banca dati sulle ispezioni di cui all'. 9. L'ispettore informa il comandante della nave ro-ro da passeggeri o dell'unità veloce da passeggeri sottoposta a provvedimento di fermo del diritto di ricorso e delle procedure applicabili. 10. Avverso il provvedimento di fermo emanato dall'ispettore è esperibile ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o straordinario al Presidente della Repubblica, da presentarsi nelle forme e con le modalità previste. La presentazione del ricorso non determina la sospensione del provvedimento di fermo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-04-22;37#art-7

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