Art. 12
Modifica degli allegati
In vigore dal 10 giu 2020
1. Gli allegati al presente decreto possono essere modificati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per adeguarli alle modifiche apportate in sede europea ai sensi dell'articolo 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-04-22;37#art-12