Art. 14

Disposizioni transitorie e abrogazioni

In vigore dal 10 giu 2020
Disposizioni transitorie e abrogazioni 1. Fino all'adozione del decreto di cui all', comma 4, si applicano le tariffe di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 settembre 2015. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati: a) il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28; b) l'articolo 579, comma 4, del codice della navigazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 aprile 2020 MATTARELLA Conte, Presidente del Consiglio dei ministri Amendola, Ministro per gli affari europei De Micheli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Bonafede, Ministro della giustizia Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze Costa, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Franceschini, Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-04-22;37#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo