Art. 14
Disposizioni transitorie e abrogazioni
In vigore dal 10 giu 2020
Disposizioni transitorie
e abrogazioni
1. Fino all'adozione del decreto di cui all', comma 4, si applicano le tariffe di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 settembre 2015.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati:
a) il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28;
b) l'articolo 579, comma 4, del codice della navigazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 aprile 2020
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Amendola, Ministro per gli affari europei
De Micheli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Bonafede, Ministro della giustizia
Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze
Costa, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Franceschini, Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Storico versioni
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