Art. 10
Sanzioni
In vigore dal 10 giu 2020
1. Il comandante della nave e la società di gestione che viola il provvedimento di fermo di cui all', commi 2 e 6, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 15.000.
2. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato:
a) il comandante della nave e gli amministratori della società di gestione che non rispettano le prescrizioni dell'autorità competente locale per il viaggio necessario a raggiungere il cantiere di cui all', comma 3 o che non rispettano le prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo spostamento in porto di cui all', comma 7, sono soggetti alla pena prevista dall'articolo 1231 del codice della navigazione;
b) il comandante della nave e gli amministratori della società di gestione che non rettificano le deficienze rilevate durante una ispezione nei tempi prescritti in sede ispettiva, in ottemperanza all', comma 1, sono soggetti alla pena prevista dall'articolo 1231 del codice della navigazione.
3. In relazione alle violazioni individuate dal presente decreto, l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è il Capo del compartimento marittimo.
4. All'accertamento dei reati e delle violazioni amministrative di cui al presente articolo sono competenti gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia e al Corpo delle Capitanerie di porto, nonché le persone cui le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni di polizia giudiziaria in materia di sicurezza della navigazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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