Art. 6

Rapporto d'ispezione

In vigore dal 10 giu 2020
1. Al termine delle ispezioni eseguite ai sensi del presente decreto, l'ispettore redige un rapporto conformemente all'Allegato X del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, e ne consegna una copia al comandante. 2. Le informazioni contenute nel rapporto sono inserite nella banca dati sulle ispezioni di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2020-04-22;37#art-6

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