Capo II

Art. 8

Adozione, sostituzione e revoca delle misure penali di comunità

In vigore dal 10 nov 2018
1. La competenza a decidere sulla adozione, sostituzione e revoca delle misure penali di comunità spetta al tribunale di sorveglianza per i minorenni. L'adozione della misura penale di comunità può essere disposta su richiesta dell'interessato, se maggiorenne, o del suo difensore; non può essere disposta d'ufficio. Nel caso in cui il condannato non abbia compiuto la maggiore età, la richiesta è presentata dal difensore o dall'esercente la responsabilità genitoriale. L'adozione della misura può essere proposta dal pubblico ministero o dall'ufficio di servizio sociale per i minorenni. 2. Il magistrato di sorveglianza può disporre l'applicazione in via provvisoria delle misure penali di comunità, con le modalità di cui articolo 47, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, quando lo stato di detenzione determina un grave pregiudizio al percorso di inserimento sociale. 3. Le misure penali di comunità sono sostituite o revocate, oltre che nei casi espressamente previsti, qualora il comportamento del condannato, contrario alla legge o alle prescrizioni impartite, appaia incompatibile con la prosecuzione della misura. 4. Il magistrato di sorveglianza può disporre in via provvisoria la sospensione della misura. La misura sospesa può essere sostituita con altra. Il magistrato di sorveglianza trasmette quindi immediatamente gli atti al tribunale di sorveglianza per le decisioni di competenza. Il provvedimento di sospensione del magistrato di sorveglianza cessa di avere efficacia se la decisione del tribunale di sorveglianza non interviene entro trenta giorni dalla ricezione degli atti. 5. In caso di revoca, il periodo trascorso in detenzione domiciliare o in semilibertà è scomputato dalla pena o misura ancora da espiare. In caso di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale e dell'affidamento in prova con detenzione domiciliare, il tribunale di sorveglianza determina la pena da espiare, tenuto conto della durata della misura concessa, delle limitazioni imposte al condannato e del suo comportamento durante il periodo trascorso.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-10-02;121#art-8

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