Capo III
Art. 13
Nuovi titoli di privazione della libertà per fatti commessi da minorenne
In vigore dal 10 nov 2018
1. Quando, durante l'esecuzione di una misura penale di comunità, sopravviene un titolo esecutivo di altra pena detentiva per fatti commessi da minorenne, il pubblico ministero sospende l'ordine di esecuzione se ricorrono le condizioni di cui all', comma 1, e trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza, il quale, se ritiene che permangono le condizioni per la prosecuzione della misura, la dispone con ordinanza. In caso contrario dispone la cessazione dell'esecuzione della misura.
2. Avverso l'ordinanza è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-10-02;121#art-13