Capo IV
Art. 17
Permanenza all'aperto
In vigore dal 10 nov 2018
1. Ai detenuti è consentito di permanere all'aria aperta per un tempo non inferiore alle quattro ore al giorno. Tale periodo può essere ridotto per specifici motivi.
2. La permanenza all'aperto avviene in modo organizzato e con la presenza degli operatori penitenziari e dei volontari, in spazi attrezzati per lo svolgimento di attività fisica e ricreativa.
3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2018.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-10-02;121#art-17