Capo IV

Art. 17

Permanenza all'aperto

In vigore dal 10 nov 2018
1. Ai detenuti è consentito di permanere all'aria aperta per un tempo non inferiore alle quattro ore al giorno. Tale periodo può essere ridotto per specifici motivi. 2. La permanenza all'aperto avviene in modo organizzato e con la presenza degli operatori penitenziari e dei volontari, in spazi attrezzati per lo svolgimento di attività fisica e ricreativa. 3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2018.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-10-02;121#art-17

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Permanenza all'aperto (Art. 17 ((Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'art. 1, commi 82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103)).) — Testo vigente | Portale Normativo