Capo IV
Art. 20
Regole di comportamento
In vigore dal 10 nov 2018
1. Il regolamento che disciplina la vita nell'istituto è portato a conoscenza dei detenuti al loro ingresso con linguaggio comprensibile.
2. Ai fini della verifica dell'adesione ai programmi di intervento educativo, con conseguente progressione e concessione di benefici, è valutato anche il rispetto delle seguenti regole di comportamento all'interno dell'istituto:
a) osservanza degli orari, cura dell'igiene personale, pulizia e ordine della camera di pernottamento;
b) partecipazione alle attività di istruzione, formazione professionale, istruzione e formazione professionale, lavoro, culturali e sportive; la permanenza nelle camere di pernottamento nel corso dello svolgimento di tali attività è consentita soltanto in casi eccezionali, o per motivi di salute accertati dall'area sanitaria;
c) consumazione dei pasti nelle aree specificamente dedicate e non all'interno delle camere di pernottamento, salvo specifica indicazione in tal senso da parte dell'area sanitaria;
d) relazioni con gli operatori e con gli altri detenuti improntate al reciproco rispetto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-10-02;121#art-20