Capo IV

Art. 16

Camere di pernottamento

In vigore dal 10 nov 2018
1. Le camere di pernottamento devono essere adattate alle esigenze di vita individuale dei detenuti e possono ospitare sino ad un massimo di quattro persone. 2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 80.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-10-02;121#art-16

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