Capo IV
Art. 16
Camere di pernottamento
In vigore dal 10 nov 2018
1. Le camere di pernottamento devono essere adattate alle esigenze di vita individuale dei detenuti e possono ospitare sino ad un massimo di quattro persone.
2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 80.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-10-02;121#art-16