Capo IV

Art. 21

Custodia attenuata

In vigore dal 10 nov 2018
1. Possono essere organizzate sezioni a custodia attenuata per ospitare detenuti che non presentano rilevanti profili di pericolosità o che sono prossimi alle dimissioni e ammessi allo svolgimento di attività all'esterno. L'organizzazione di tali strutture deve prevedere spazi di autonomia nella gestione della vita personale e comunitaria.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-10-02;121#art-21

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