Capo IV

Art. 23

Sanzioni disciplinari

In vigore dal 9 ago 2025
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e successive modificazioni, sulle infrazioni disciplinari, possono essere applicate le seguenti sanzioni: a) rimprovero verbale e scritto del direttore dell'istituto; b) attività dirette a rimediare al danno cagionato; c) esclusione dalle attività ricreative per non più di dieci giorni; d) esclusione dalle attività in comune per non più di dieci giorni. 2. Le sanzioni del rimprovero verbale e scritto sono deliberate dal direttore dell'istituto, mentre per le altre è competente il consiglio di disciplina composto dal direttore dell'istituto o, in caso di legittimo impedimento, dall'impiegato più alto in grado con funzioni di presidente, da uno dei magistrati onorari esperti addetti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie designato dal presidente, e da un educatore.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi due anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".
  • Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dal D.L. 4 luglio 2024, n. 92, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi tre anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".
  • Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117, ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi quattro anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-10-02;121#art-23

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Sanzioni disciplinari (Art. 23 ((Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'art. 1, commi 82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103)).) — Testo vigente | Portale Normativo