Capo III

Art. 10

Estensione dell'ambito di esecuzione delle pene secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni

In vigore dal 15 nov 2023
1. Quando nel corso dell'esecuzione di una condanna per reati commessi da minorenne sopravviene un titolo di esecuzione di altra pena detentiva per reati commessi da maggiorenne, il pubblico ministero emette l'ordine di esecuzione, lo sospende secondo quanto previsto dall'articolo 656 del codice di procedura penale e trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza per i minorenni. Se questi ritiene che vi siano le condizioni per la prosecuzione dell'esecuzione secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni, tenuto conto del percorso educativo in atto e della gravità dei fatti oggetto di cumulo, ne dispone con ordinanza l'estensione al nuovo titolo, altrimenti dispone la cessazione della sospensione e restituisce gli atti al pubblico ministero per l'ulteriore corso dell'esecuzione. Si tiene altresì conto delle ragioni di cui all' del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272. 2. Avverso la decisione del magistrato di sorveglianza è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. 3. L'esecuzione della pena nei confronti di chi ha commesso il reato da minorenne è affidata al personale dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. 4. Quando l'ordine di esecuzione per il reato commesso da maggiorenne non può essere sospeso, il magistrato di sorveglianza per i minorenni trasmette gli atti al pubblico ministero che ha emesso l'ordine per l'ulteriore corso dell'esecuzione secondo le norme e con le modalità previste per i maggiorenni. 5. Se il condannato per reati commessi da minorenne abbia fatto ingresso in un istituto per adulti in custodia cautelare o in espiazione di pena, per reati commessi dopo il compimento del diciottesimo anno di età, non si fa luogo all'esecuzione secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni.

Note all'articolo

  • E' stato ripristinato il testo gia' in vigore dal 10-11-2018 a seguito della modifica del comma 1 dell'art. 9 del D.L. 15 settembre 2023, n. 123 che disponeva l'introduzione del comma 3-bis al presente articolo, ad opera della L. 13 novembre 2023, n. 159, di conversione del medesimo.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-10-02;121#art-10

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Estensione dell'ambito di esecuzione delle pene secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni (Art. 10 ((Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'art. 1, commi 82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103)).) — Testo vigente | Portale Normativo