Capo II

Art. 6

Detenzione domiciliare

In vigore dal 10 nov 2018
1. Fermo quanto previsto dagli articoli 47-ter, comma 1, 47-quater e 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, il condannato può espiare la pena detentiva da eseguire in misura non superiore a tre anni nella propria abitazione o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza o presso comunità, quando non vi sono le condizioni per l'affidamento in prova al servizio sociale e per l'affidamento in prova al servizio sociale con detenzione domiciliare. 2. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare, ne fissa le modalità secondo quanto stabilito dall'articolo 284 del codice di procedura penale, tenendo conto del programma di intervento educativo predisposto dall'ufficio di servizio sociale per i minorenni. Tali prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si esegue la misura. 3. Le prescrizioni di cui al comma 2 favoriscono lo svolgimento di attività esterne, in particolare di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e formazione professionale, ovvero di lavoro, o culturali, o sportive, comunque utili al successo formativo e all'inclusione sociale. 4. Al soggetto sottoposto alla detenzione domiciliare è fatto divieto di allontanarsi dal luogo di esecuzione della misura senza l'autorizzazione del magistrato di sorveglianza. Il soggetto che si allontana senza la prescritta autorizzazione è punito ai sensi dell'articolo 385 del codice penale. Si applica la disposizione del quarto comma dello stesso articolo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-10-02;121#art-6

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