Capo II
Art. 5
Affidamento in prova con detenzione domiciliare
In vigore dal 10 nov 2018
1. Fermo quanto previsto dall', il tribunale di sorveglianza può applicare l'affidamento in prova al servizio sociale con detenzione domiciliare in giorni determinati della settimana presso l'abitazione dell'affidato, altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, o presso comunità.
2. La detenzione domiciliare si esegue nelle forme di cui all'.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-10-02;121#art-5