Capo II

Art. 3

Prescrizioni e modalità esecutive delle misure penali di comunità

In vigore dal 10 nov 2018
1. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre una misura penale di comunità, prescrive lo svolgimento di attività di utilità sociale, anche a titolo gratuito, o di volontariato. 2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte compatibilmente con i percorsi di istruzione, formazione professionale, istruzione e formazione professionale, le esigenze di studio, di lavoro, di famiglia e di salute del minorenne e non devono mai compromettere i percorsi educativi in atto. 3. Con il provvedimento che applica una misura penale di comunità sono indicate le modalità con le quali il nucleo familiare del minorenne è coinvolto nel progetto di intervento educativo. Ai fini dell'attuazione del progetto può farsi applicazione dell'articolo 32, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-10-02;121#art-3

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