Capo II

Art. 7

Semilibertà

In vigore dal 10 nov 2018
1. Il condannato può essere ammesso alla semilibertà, e così trascorrere parte del giorno fuori dall'istituto per partecipare ad attività di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e di formazione professionale, di lavoro, di utilità sociale o comunque funzionali all'inclusione sociale, quando ha espiato almeno un terzo della pena; se si tratta di condannato per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, si tiene conto, altresì, del significativo rapporto tra la pena espiata e la pena residua. 2. Nel programma di intervento educativo sono indicate le prescrizioni da osservare all'esterno con riferimento ai rapporti con la famiglia e con l'ufficio di servizio sociale per i minorenni, nonché gli orari di rientro in istituto. 3. Il soggetto ammesso alla semilibertà è assegnato preferibilmente ad appositi istituti o sezioni e può essere trasferito in altro istituto che agevoli l'organizzazione e lo svolgimento delle attività esterne, nonché il consolidamento delle relazioni socio-familiari utili per il suo inserimento sociale. 4. Il condannato che, senza giustificato motivo, non rientra in istituto o rimane assente per un tempo superiore alle dodici ore è punibile a norma del primo comma dell'articolo 385 del codice penale ed è applicabile la disposizione del quarto comma dello stesso articolo. Se il condannato rimane assente dall'istituto, senza giustificato motivo, per non più di dodici ore, è punito in via disciplinare. In tali casi la semilibertà può essere revocata.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-10-02;121#art-7

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