Capo II
Art. 4
Affidamento in prova al servizio sociale
In vigore dal 10 nov 2018
1. Se la pena detentiva da eseguire non supera i quattro anni il condannato può essere affidato all'ufficio di servizio sociale per i minorenni, per lo svolgimento del programma di intervento educativo.
2. Il programma, predisposto in collaborazione con i servizi socio-sanitari territoriali, contiene gli impegni in ordine:
a) alle attività di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e formazione professionale, di lavoro o comunque utili per l'educazione e l'inclusione sociale;
b) alle prescrizioni riguardanti la dimora, la libertà di movimento e il divieto di frequentare determinati luoghi;
c) alle prescrizioni dirette ad impedire lo svolgimento di attività ovvero relazioni personali che possono indurre alla commissione di ulteriori reati.
3. Con lo stesso provvedimento il tribunale di sorveglianza può disporre prescrizioni riguardanti l'adempimento degli obblighi di assistenza familiare e ogni altra prescrizione utile per l'educazione e il positivo inserimento sociale del minorenne, compreso, quando opportuno, il collocamento in comunità.
4. L'ordinanza che dispone l'affidamento in prova indica altresì:
a) il ruolo del servizio sociale per i minorenni e dei servizi socio-sanitari territoriali nell'esecuzione del programma; b) le modalità di svolgimento delle attività di utilità sociale.
5. Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza sulla base delle indicazioni fornite dall'ufficio di servizio sociale per i minorenni.
Le deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate, per motivi di urgenza, dal direttore dell'ufficio di servizio sociale per i minorenni, il quale ne dà immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza.
6. L'ufficio di servizio sociale per i minorenni incontra l'affidato e lo assiste nel percorso di reinserimento sociale, anche mettendosi in relazione con la famiglia e con gli altri ambienti di vita del condannato.
Storico versioni
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