Capo III
Art. 9
Esecuzione delle misure penali di comunità e delle misure alternative
In vigore dal 10 nov 2018
1. All', comma 1, primo periodo del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, le parole: «le misure alternative» sono sostituite dalle seguenti: «le misure penali di comunità, le altre misure alternative»; le parole «per quanti abbiano già compiuto il ventunesimo anno, » sono soppresse e dopo le parole «finalità rieducative» sono aggiunte le seguenti: «ovvero quando le predette finalità non risultano in alcun modo perseguibili a causa della mancata adesione al trattamento in atto».
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-10-02;121#art-9