Capo II

Art. 8

Pratica della inseminazione artificiale

In vigore dal 9 giu 2018
1. Gli interventi per la pratica della inseminazione artificiale degli animali devono essere eseguiti: a) da veterinari iscritti all'albo professionale; b) da operatori pratici di inseminazione artificiale animale, che abbiano ottenuto l'idoneità ai sensi dell' della legge 11 marzo 1974, n. 74.
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